Il personale docente, educativo e ATA, così come gli insegnanti di religione con incarichi annuali, possono richiedere permessi di studio fino a 150 ore annuali. Le domande devono essere presentate entro il 15 novembre, e possono essere inoltrate sia dai dipendenti di ruolo sia da coloro che hanno un contratto a tempo determinato (annuale o fino al 30 giugno), con orario di lavoro completo o parziale.
Quali corsi e attività sono inclusi nei permessi di studio?
Secondo l’articolo 3, commi 1 e 2, del DPR 23 agosto 1988, n. 395, i permessi di studio possono essere utilizzati per:
– Corsi di specializzazione o abilitazione, come il TFA sostegno;
– Conseguimento di titoli di studio relativi alla propria qualifica;
– Riconversione professionale;
– Ottenimento di un’ulteriore laurea o diploma;
– Master o corsi di perfezionamento post-laurea.
Come usufruire dei permessi?
Il comma 3 dello stesso articolo regola la modalità di utilizzo dei permessi:
– Il numero di dipendenti che possono usufruire della riduzione dell’orario di lavoro non può superare il 3% del totale del personale in servizio all’inizio dell’anno, con arrotondamento all’unità superiore.
– In caso di parità di condizioni, la priorità viene data ai dipendenti che non hanno mai beneficiato dei permessi per lo stesso corso.
– I permessi per ottenere titoli di studio o attestati professionali possono essere aggiunti a quelli previsti per le attività formative organizzate dall’amministrazione.
Gli interessati possono richiedere l’utilizzo dei permessi con le seguenti modalità:
– Permessi orari: usufruendo di parte dell’orario di servizio giornaliero;
– Permessi giornalieri: utilizzando l’intero orario di servizio giornaliero;
– Cumulo dei permessi: combinando le due opzioni precedenti.
È compito della scuola garantire il diritto allo studio riorganizzando l’orario di servizio e, se necessario, effettuando sostituzioni in conformità alle disposizioni vigenti.