L’Ordinanza Ministeriale n. 88/2024 ha confermato le sanzioni per i docenti che ottengono un incarico di supplenza tramite le Graduatorie ad Esaurimento (GaE) o le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e non rispettano gli obblighi connessi alla presa di servizio o al mantenimento dell’incarico. Vediamo nel dettaglio cosa accade in caso di rinuncia, mancata presa di servizio o abbandono della supplenza.
Rinuncia alla Supplenza e Mancata Presa di Servizio
Nel caso in cui un docente rinunci a una supplenza assegnata tramite il sistema informatizzato da GaE o GPS, o non si presenti per la presa di servizio entro il termine stabilito dall’Amministrazione, verrà sanzionato con la perdita del diritto di ottenere supplenze al 31 agosto e al 30 giugno da GaE e GPS per tutte le classi di concorso, per l’intero anno scolastico 2024/25.
Questa sanzione si estende anche alla possibilità di essere convocato dalle graduatorie di istituto per tutte le classi di concorso e i posti di insegnamento per cui il docente ha titolo. In altre parole, il docente che rinuncia a una supplenza o non si presenta in tempo per la presa di servizio non potrà ottenere ulteriori incarichi di supplenza, neanche a livello di istituto, per l’intero anno scolastico di riferimento.
Abbandono del Servizio
Se il docente, dopo aver iniziato l’incarico firmando la presa di servizio, decide di abbandonare la supplenza, la sanzione è ancora più severa. In questo caso, il docente perde la possibilità di ottenere supplenze al 31 agosto e al 30 giugno sia da GaE che da GPS, nonché dalle graduatorie di istituto, per l’intera durata di validità delle graduatorie (2024-2026).
Questo significa che, per due anni scolastici, il docente potrà accettare solo supplenze brevi dalle graduatorie di istituto, vedendosi preclusa la possibilità di incarichi più stabili.
Cosa Possono Fare i Docenti Sanzionati
Nonostante queste sanzioni, i docenti sanzionati possono ancora accettare incarichi di supplenza, ma con delle limitazioni:
– Per rinuncia alla supplenza o mancata presa di servizio: potranno accettare solo supplenze brevi dalle graduatorie di istituto o dagli interpellati per l’anno scolastico di riferimento.
– Per abbandono del servizio: potranno accettare solo supplenze brevi dalle graduatorie di istituto o dagli interpellati per l’intero periodo di validità delle graduatorie (2024-2026).
– Per rinuncia parziale: nel caso in cui un docente sia considerato rinunciatario per sedi non espresse per una specifica classe di concorso, potrà ottenere supplenze diverse da quelle per cui è stato considerato rinunciatario e potrà comunque accettare supplenze brevi dalle graduatorie di istituto.
Queste misure sono state pensate per garantire una maggiore responsabilizzazione dei docenti e assicurare la continuità didattica nelle scuole.